Anatocismo Bancario

Consulenza Legale nel campo dell'anatocismo bancario

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Bicecci & Partners, primario studio legale di Milano, vanta esperienza nel campo dell’anatocismo bancario.

L'elevata specializzazione e la professionalità maturate nel corso degli anni, garantiscono piena affidabilità e serietà nell’assistere la propria clientela nel contenzioso bancario.

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Clausula di anatocismo

La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo bancario imposto dall’art. 1283 cod. civ. è ormai pacifica in giurisprudenza.

Il percorso legislativo (anche della normativa secondaria) e l’orientamento della giurisprudenza (Cassazione e di merito) porta a schematizzare, come di seguito, il “trattamento” che potrebbe subire la clausola di anatocismo contenuta nei contratti.

Data Sanzione

capitalizzazione degli interessi

fino al 22 aprile 2000

nullità

capitalizzazione degli interessi

a partire dal 22 aprile 2000

legittimità - per i nuovi contratti stipulati e per le modifiche ai contratti esistenti - purché la clausola di anatocismo sia sempre concordata e sottoscritta dal cliente*

* e purché sussista la condizione di reciprocità nel trattamento anche per quanto riguarda i tassi a credito.

In conclusione, dopo il 2000 le banche possono rinegoziare con il cliente le vecchie clausole che prevedono l’anatocismo; non è invece possibile che le stesse operino una modifica unilaterale.

Tassi applicabili

Quanto al tasso applicabile - in caso di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse – l’art. 117 TUB, comma 7, lett. a) prescrive che si applichi il tasso nominale minimo e quello massimo dei B.O.T. o di alteri titoli similari – eventualmente indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

Problematiche applicative intervengono, tuttavia, per l’applicazione di tale criterio ai contratti di durata (ad es. conto corrente) ove le operazioni si susseguono nel tempo, e per i contratti di mutuo a tasso variabile, laddove per i contratti di mutuo a tasso fisso il problema non si porrebbe.

La giurisprudenza non è tuttavia uniforme sul punto e si registrano alcune sentenze che hanno addirittura dichiarato la non debenza di ogni interesse, prevedendo, dunque, in determinati casi il rimborso dell solo capitale finanziato.

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